Redazione di operai Contro,
vi invio un articolo su Berlusconi.
In questi giorni si parla molto delle sue condanne
Per il M5S che ha sollevato la questione, Silvio Berlusconi non dovrebbe sedere in Senato perché «in proprio (…) è vincolato con lo Stato per concessioni di notevole entità economica», quelle che consentono alle sue tv di trasmettere sul territorio nazionale. Condizione che, prescrive la legge 361 del 1957, determina la sua ineleggibilità. Il caso è arrivato ieri sul tavolo della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari del Senato, composta da 23 senatori: 8 del Pd, 6 del Pdl, 4 grillini e uno a testa di Scelta Civica, Gruppo per le Autonomie, Sel, Suedtiroler Volkspartei e Lega Nord. In pratica i controllori sono colleghi del controllato, ma nel caso in questione alcuni sono anche suoi sottoposti (data anche la natura personalistica del Pdl) e quelli del Pd sono alleati di governo. E sempre o quasi, nelle giunte parlamentari le decisioni vengono prese in base agli equilibri politici più che ai dettati della legge. Ma se a Roma sull’ineleggibilità decidono gli stessi eletti, per lo più in base a ordini di scuderia, quella italiana non è l’unica soluzione possibile. In altri Paesi a decidere sono organi esterni alla politica, assai meno condizionabili.
Nel mondo anglosassone la competenza sul tema è in molti casi affidata al potere giudiziario. Nel Regno Unito, in base allo House of Common Disqualification Act 1975, sull’ineleggibilità di un membro della Camera dei Comuni (alla Camera dei Lord si entra per nomina, via ereditaria o eletti dai colleghi) decide il Judicial Committee of the Privy Council, una delle due più alte corti nell’ordinamento giudiziario britannico insieme alla Supreme Court. Stesso discorso per l’Australia, dove fa testo la Section 44 della Costituzione: la pronuncia definitiva spetta all’Alta Corte (l’equivalente della Cassazione italiana), riunita in sede di Court of Disputed Returns. E anche in Canada a decidere è la magistratura: in base all’articolo 524 del Canada Election Act “ogni cittadino con diritto di voto e ogni candidato possono contestare l’elezione di un altro candidato dinanzi al tribunale competente”.
Non solo nell’universo anglosassone a decidere sul tema sono i magistrati. In Cile la competenza è affidata al Tribunal Constitucional Cileno, organo di natura giuridica assimilabile alla nostra Corte Costituzionale, composto da 10 membri, tutti giuristi. Un collegio di magistrati si pronuncia anche in Costa Rica sulle denunce presentate dai partiti in tema di “inhabilidad” e “incompatibilidad”: è ilTribunal Supremo de Elecciones, organismo dedicato esclusivamente alla materia elettorale, tanto “da diventare un potere a sé – si legge sul sito – in grado di affiancare i tre poteri tradizionali dello Stato”. E alla Corte Suprema è affidato il compito di decidere in Pakistan (ex colonia britannica), dove secondo vari pronunciamenti ogni cittadino ha il diritto di chiedere la verifica dell’eleggibilità dei parlamentari.
All’altro emisfero filosofico e normativo, quello della completa separazione dei poteri, appartengono gli Stati Uniti d’America. Lo dice l’articolo 1, paragrafo 5, della Costituzione: “Ciascuna Camera sarà giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri membri”. Alla Camera il reclamo sull’eleggibilità è sollevato allo Speaker da un altro membro eletto, prima del giuramento: la House può ammettere o meno l’eletto o deferire la questione alla Committee on House Administration, che indaga sui requisiti del candidato. Stessa procedura al Senato. In passato casi sono arrivati di appello in appello fino alla Corte Suprema. Diversa la questione dell’eleggibilità del presidente: ogni cittadino può ricorrere contro la sua elezione nelle corti federali.
Un organo politico decide anche in Germania. Secondo il Bundeswahlgesetz, la legge elettorale federale, a pronunciarsi è il Consiglio degli Anziani del Bundestag, composto dal presidente dell’assemblea, dai suoi 5 vicepresidenti e da 23 parlamentari. In Spagna, poi, dove la materia è regolata dall’articolo 160 della Ley Organica n. 5/1985, “la Camera in assemblea plenaria decide sulla possibile incompatibilità (chi è incompatibile è anche ineleggibile) dei parlamentari su proposta della Commissione corrispondente”. In Francia, in base all’articolo 59 della Costituzione, l’organo competente è il Conseil Constitutionnel, equivalente per molti aspetti alla nostra Corte Costituzionale, ma di natura più politica: i suoi 9 membri non sono scelti solo tra magistrati, professori universitari e avvocati, ma anche tra gli stessi politici. Stessa modalità di selezione per i membri della Central Election Commission in Russia e del Central Elections Committee in Israele, organi che nei due paesi decidono della regolarità delle elezioni. In Sudamerica, la decisione spetta agli stessi eletti in Bolivia e in Colombia: qui, investita del caso, la Comisiòn de Etica y Statuto delCongresista (17 deputati e 11 senatori) deve pronunciarsi entro 3 giorni. Etica a parte, se non altro il responso arriva in tempi brevi.
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