Redazione di Operai Contro,
scusatemi se sarò un po lungo, ma l’argomento è importante per noi operai
Renzi vuole rottamare l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori e con esso rottamare l’intero Statuto dei lavoratori.
Il Pd e la triplice dei delinquenti CGIL-CISL-UIL con la Fornero gia approvarono una modifica dell’art 18
Oggi Renzi non vuole solo ristabilire che nelle fabbriche con più di 15 dipendenti il padrone è libero di licenziare quando e come vuole.
Oggi Renzi vuole in pratica abolire tutto lo statuto dei lavoratori
Con l’acuirsi della crisi economica padroni e sindacati hanno usato il sistema dei licenziamenti differiti: la cassa integrazione.
Rottamare lo statuto dei lavoratori vuol dire dare mano libera ai padroni
Come operaio sostengo che la battaglia che dobbiamo fare è quella di estendere lo statuto alle aziende con meno di 15 dipendenti
Ma ciò che ci può interessare realmente è la costruzione del Partito operaio
La disciplina di licenziamenti illegittimi, disciplinata dal famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ha subito una profonda trasformazione con il governo Monti. La norma che più conta riguarda l’abolizione del reintegro “automatico” e la sua sostituzione in alcuni casi con un semplice risarcimento economico. Ecco nel dettaglio come è cambiata la disciplina per i diversi tipi di licenziamenti individuali (nelle aziende con più di 15 dipendenti).
PRIMA DELLA RIFORMA
FORNERO |
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Licenziamenti disciplinari |
Il licenziamento doveva avvenire: • per giusta causa, cioè condotte di particolare gravità che pregiudicano definitivamente il rapporto di fiducia tra azienda e lavoratore (es. il rifiuto di lavorare, l’insubordinazione, il furto in azienda ecc.) o • per giustificato motivo soggettivo, cioè condotte meno gravi ma che rendono difficile la prosecuzione del rapporto di lavoro (es. violazioni disciplinari). Quando il giudice riteneva che questi requisiti non sussistessero dichiarava l’illegittimità del licenziamento e ordinava il reintegro del dipendente nel suo posto di lavoro. |
I requisiti del licenziamento disciplinare restano sostanzialmente gli stessi. Ma se tali requisiti mancano – e dunque il licenziamento è illegittimo – invece che reintegrare il dipendente, il datore di lavoro è obbligato a unrisarcimento economico pari alla retribuzione da 15 a 24 mesi. Se si accerta che il dipendente non ha commesso il fatto che ha dato origine al licenziamento, il giudice può disporre il reintegro e un’indennità pari alla retribuzione dovuta dal momento del licenziamento. |
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Licenziamenti economici |
Il licenziamento doveva avere ungiustificato motivo oggettivo, cioè non dipendente dalla condotta del lavoratore ma da “ragioni inerenti all’attività produttiva” (es. chiusura dell’attività, automazione della produzione, outsourcing ecc.). Anche in questo caso l’insussistenza del requisito valido faceva scattare ilreintegro. |
Come per i licenziamenti disciplinari, se il giudice stabilisce l’inesistenza dei presupposti obbliga il datore di lavoro a un risarcimento da 15 a 24 mensilità. Il reintegro è previsto solo in caso di manifesta insussistenza del fatto che ha determinato il licenziamento (in pratica quando viene camuffato con ragioni economiche un licenziamento di altra natura). |
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Licenziamenti discriminatori |
E’ il licenziamento a causa dell‘attività sindacale la partecipazione a unosciopero, oppure dovute a motivipolitici, religiosi, razziali o di sesso. L’art. 18 condannava il datore di lavoro (qualunque sia il numero di dipendenti) alla riassunzione del dipendente, alrisarcimento di un minimo di 5 mensilità e al versamento dei contributi arretrati. |
La riforma non modifica la disciplina. Il dipendente ha in più la facoltà di richiedereinvece del reintegro un risarcimento a 15 mensilità. |
Riporto in allegato lo statuto per far capire tutte le altre norme che vogliono eliminare StatutoDeiLavoratori
Un operaio di Milano
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